Circolare 104

Circolare n 104 – Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato

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Dirigente Scolastico

A tutti i docenti a Tempo Determinato
All’Ufficio Personale
Al DSGA
ATTI
OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo
determinato .
Premessa
Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall’articolo 36 della
Costituzione Italiana.
Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo
motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste
dalla legge.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo
determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le
principali fonti normative che regolano la materia.
1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione,
indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle
ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad
eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6
giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
a. Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio
generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar
luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale
docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o
delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente.
a. Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le
ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL vigente.
a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la
monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non
imputabile al dipendente, come:
• decesso;
• malattia e infortunio;
• risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
• congedo obbligatorio per maternità o paternità.
La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili
per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delleattività didattiche.
Modalità di fruizione delle ferie
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:
1. Periodi di fruizione:
i docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni, quali:
• vacanze natalizie;
• vacanze pasquali;
• ponti e festività;
• periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività
didattiche)
2.Ferie durante l’attività didattica:
è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle
seguenti condizioni:
• le ferie devono essere state maturate
• la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per
l’amministrazione.
3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:
• devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione
delle lezioni;
• in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre
la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione
possibile.
4.Docenti con contratto fino al 31 agosto:
• non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le
eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono
sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
5.Supplenti brevi e saltuari:
• le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e
saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.
Comunicazione importante: sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo
Determinato con contratto fino al 30 giugno.
Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla
recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue
rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:
1. – si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie.
2. – come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a
fronte dell’informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione
delle lezioni fa perdere il diritto all’indennità sostitutiva.
L’istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale
richiesta di fruizione.
Si invita, pertanto, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare
attentamente la fruizione delle proprie ferie e produrre domanda, in conformità con le
disposizioni sopra indicate.
Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del
personale, ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita SILVESTRE

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